Luogo: MANTOVA
Data: 14/2/1898
Competenza: Tribunale Penale
Coimputati: Girelli Albino
Casuale: reato di stampa
Testata: Sulle sponde del Mincio
Disegno: Data: 2/10/1897
Didascalia: Pro libertate
Sentenza: ammenda di l0 lire poi amnistiata
Note: documentazione c/o Archivio di Stato MN
 
 
TRASCRIZIONE PROCESSO n°2
In nome di Sua Maestà Umberto l°
Re d’Italia
Il Tribunale Civile e Penale di Mantova
Sedente gli III.mi Sigg.
Segre avv. Alberto Giudice Presidente
Besozzi avv. Cav. Eugenio Giudice
Cappo avv. Gio Battista Aggiunto giudiziario.
Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale per intenzione
all’istanza di parte contro
Girelli Albino fu Giovanni d’anni 55, nato a Pescantina, e domiciliato
a Mantova, tipografo.
Scalarini Giuseppe di Rainero, d’anni 24, nato e domiliato a Mantova,
disegnatore sentiti per mandato comparizione imputati
- il Girelli
di contravvenzione agli art. 2-3 dell’Editto sulla stampa per non
avere indicato l’anno nello stampato “Pro libertate” supplemento
alla “Sponda del Mincio”, proveniente dalla sua tipografia
- lo Scalarini
di contravvenzione agli art. 65 - 66 della vigente legge di P.S. per
avere distribuito, fatto distribuire gratuitamente lo stampato di cui
sopra in luogo pubblico, senza licenza dell’autorità di P.S.
In esito all’orale odierno pubblico dibattimento tenutosi in contrasto
dagli imputati, sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, 
sentito il difensore, o meglio anzi i difensori degli imputati
e gli imputati stessi che uno dopo l’altro ebbero primi ed ultimi la parola.
Letto gli atti e i documenti di rito:
Ritenuto che nei primi giorni dell’ottobre 1897, avendo il Ro Prefetto 
di Mantova proibito un comizio di protesta contro il progettodi legge 
sul domicilio coatto, il partito socialista di quì ebbe ad incaricare 
il disegnatore Signor Giuseppe Scalarini a compilare
un disegno umoristico stigmatizzante l’operato dell’Autorità 
Governativa mediante 23 segni figurativi.
Che detto Sig. Scalarini impresse su pietra litografica il disegno
in atti intitolato “Pro patria”ed apponendovi su di un angolo superiore
la scritta “supplemento alle Sponde del Mincio” nonchè
su un altro angolo l’indicazione della Litografia Girelli, Vicolo
S. Longino l, Mantova; omettendo l’indicazione dell’anno in cui
detto disegno veniva litografato.
Che nel 2 ottobre detto anno, il ripetuto Signor Scalarini ritirò le
copie del “Pro patria” già eseguite alla Litografia Girelli e nel
giorno 3 successivo le fece distribuire gratuitamente ed in gran
parte in modo quasi clandestino facendone passare alcune per le
fessure delle imposte ancora chiuse dei negozi e delle case, e facendone
deporre sui tavoli dei caffè ed altri pubblici esercizi, all’insaputa
dei proprietari.
Ritenuto che l’ordine dell’Autorità politica locale, venne interrotta
la divulgazione di tale disegno, sequestrandone alcune copie già distribuite
al pubblico, e denunciatosi all’Autorità Giudiziaria tanto lo stampatore 
quanto il disegnatore di detto numero “Pro libertate”.
Che assuntisi gli atti a carico dei medesimi, furono oggi chiamati a
rispondere: il l° di contravvenzione agli articoli 2-3 del vigente editto
sulla Stampa, il II° agli art. 65-66 della vigente legge di P.S.
Che infatti l’imputato Girelli, sia nell’istruttoria scritta, fin all’odierno
orale dibattimento ebbe riconoscere come il disegno di cui
trattasi, eseguito nella sua officina porta segnati in calce il nome
della Litografia, dove fu impresso, nonchè l’indirizzo della città,
della via e della casa dove detta Litografia è situata, ma non porta
la indicazione dell’anno com’è tassativamente prescritto dal succitato
art. 2 della Legge sulla Stampa. A sua giustificazione il Girelli
fece osservare che la pura e semplice omissione dell’indicazione dell’anno,
quandi vi siano tutte le altre come nel corpo concreto, non è
sufficiente per dimostrare in lui la volontà di contravvenire al disposto
di legge... ed anzi viene dimostrata in lui la volonta contraria
a cadere in contravvenzione.
Il fatto che la pietra col disegno di cui trattasi fu portata nella sua
officina dallo stesso disegnatore Scalarini esperto e pratico in lavoro
di tale specie, per cui esso era nella più completa buonafede che il
disegnatore stesso avesse impressa nel disegno tutte le indicazioni
volute dal precitato art. 2 dell’Editto sulla Stampa.
Siffatte eccezioni non reggono. Non la prima perchè è tassativa la
disposizione del più volte ricordato disposto di legge, per cui basta
l’omissione, di una delle indicazioni specificate perchè lo stampatore
debba rispondere di contravvenzione, Non la seconda perchè è risaputo
che anche la dimostrata negligenza dell’agente non è sufficiente
a togliere la volontarietà del fatto che è in violazione di una disposizione
contravvenzionale - occorre, per indiscussa giurisprudenza,
un fatto positivo che dimostri la volontà contraria a violare la
legge, cioè che nel caso in... non può dirsi essersi verificato.
Quanto allo Scalarini, il medesimo sostiene che le disposizioni degli
Art 65-66 della vigente legge di P.S. non possono a lui, nella specie
applicabili inquantochè il disegno “Pro libertate” non era che un
Supplemento del periodo settimanale. “Sulle sponde del Mincio”.
Le surriportate disposizioni sono riferite alla stampa periodica
come, art. 65... di esprimere. E per dimostrare essere verità
che si trattava di in un supplemento del giornale suddetto, lo Scalarini
fece osservare tale indicazione vedevasi impressa sul disegno
stesso, e poi ancora è a notarsi che il medesimo disegno venne presentato
il giorno prima della pubblicazione al locale ufficio di Regia
Procura dal Sig. Marico Attilio Direttore responsabile del periodico
“Sulle rive del Mincio”.
Senonchè il Tribunale non è punto convinto della fondatezza di tali
eccezioni pel motivo unico e sufficiente che non crede sia stata
dimostrata la verità dell’asserto dello Scalarini.
Ed in vero le due presunzioni su cui si basa la difesa di questi non
sono punto fondate, non è infatti sufficiente che un disegno qualsiasi
perchè porta impressa la dicitura “supplemento” al Giornale “X”
o ”Y” debba ritenersi veramente tale, e possa andar coperto dall’egida
del periodico di cui si proclama supplemento.
Nella specie, oltre tale semplice indicazione (impressa in modo quasi
intelligibile in un angolo del disegno) non si rileva sullo stesso altro
qualsiasi segno di richiamo e di analogia col giornale “Sulle
sponde del Mincio” non portando neppure il nome del Gerente responsabile,
ciò che, se si trattasse di pubblicazione periodica (come si vorrebbe sostenere) 
sarebbe pur sempre necessario ai sensi dell’art. 41 dell’Editto sulla Stampa.
Ma a confermare la convinzione del Tribunale stanno anche i fatti
notori ed accertati in giudizio che il giornale “Sulle sponde del Mincio”,
è un periodico puramente letterario che stampato in officina
da quella d’ante uscì il disegno “Pro libertate”.
Nè può certo far venire in contrario avviso il Collegio la considerazione
(di cui lo Scalarini fa parte) che il Direttore dello “Sponde del
Mincio” presentò agli stessi il disegno “Pro Iibertate” allocale Ufficio
di R.a Procura.
Dalla dichiarazione in atti fatta dal Segretario di detto Ufficio, rilevasi
bensì che ciò è avvenuto, ma non è detto che il Direttore stesso
abbia dichiarato che trattavasi di supplemento del giornale di cui
egli era responsabile.
In fine la considerazione che la impressione del disegno che ci occupa 
non è in nessuna analogia di caratteri, e d’indole del periodico di
cui si proclamò supplemento e il nuovo quasi clandestino della operatane
distribuzione siano tutte circostanze che riaffermano vieppiù
nel tribunale il convincimento che si sia voluto evadere la Legge
pubblicando una manifestazione del pensiero per mezzo di disegni
figurativi, senza previamente ne’ ottemperare al disposto dell’art. 65 
della legge di P.S. servendosi a tale scopo del pretesto che si trattava
di supplemento di un giornale periodico ciò di cui il Tribunale
per le inespresse considerazioni, non rimase punto convinto essere
verità ma che invece debba lo Scalarini rispondere della contravvenzione
a lui ascritta.
Ritenuta che la pena viene equamente commisurata in lire 100 di multa
pel Girelli ai sensi dell’art. 3 dell’Editto sulla Stampa pena che
deve, per l’art 59 del Codice stesso, venir diminuita di un sesto; in
lire dieci l’ammenda per lo Scalarini.
P.q.Mo
Visti gli articoli 2 e 3 dell’Editto sulla Stampa 20 marzo 1848; 65 e
66 della legge di P.S. 443 e 59 Cod. Pen. - 397 e 558 C.P.P. - art.23
delle disposizioni di coordinamento per l’attuazione del Cod. Pen.
Giudica
Girelli Albino e Scalarini Giuseppe colpevoli delle contravvenzioni
rispettivamente loro ascritte e li condanna il I° a lire 83 di multa ed il
secondo a Lire l0 (dieci) di ammenda... in caso d’insolvenza a
sensi di legge, nonchè tenuti in solido al risarcimento delle spese
processuali e tassa fissa di sentenza.
Mantova 14 febbraio 1898
Seguono 3 firme
 
Con declaratoria 21 marzo 1898 della Sezione d’... in Brescia
28 marzo 1898... amnistia concessa col R. Decreto 3 marzo 1898
le pene vengono annullate.
 

 

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